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le immagini, sia fotografiche che non, vengono considerate dalla legge
"opere dell'ingegno" di carattere creativo e come tali sono soggette al
diritto d'autore.
Il diritto d'autore si
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non per uso proprio e privato. Per riprodurre pubblicamente una immagine
prodotta da altri, ci vuole il permesso dell'autore, il quale autorizza
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Se non vi è quindi un regolare
permesso, l'affisione o la proiezione in luogo pubblico(anche se non a scopo
di lucro) di immagini prodotte da terzi, sono considerate violazione del
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Lo stesso discorso vale per
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stesso che di eventuali eredi ed ha una durata temporale di 70 anni.
Trascorso tale periodo l'immagine diventa di pubblico dominio e può essere
utilizzata liberamente.
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